La legge n.124/2017 (sulla concorrenza e sul mercato), entrata in vigore il 29 agosto 2017, per quanto riguarda il contenuto del presente articolo, prevede l’obbligo per l’avvocato di presentare al cliente un preventivo scritto (quindi non più subordinato alla richiesta del cliente), nel quale indicare una serie di elementi.
La stima dei costi ipotizzabili, con la specifica dei compensi professionali, dei contributi unificati, delle varie spese.
Il grado di complessità dell’incarico.
L’indicazione dei titoli e delle specializzazioni possedute.
Gli estremi della polizza professionale per i danni eventualmente recati al cliente nell’esercizio dell’attività professionale.
I fautori dell’idea che gli avvocati non mettessero per iscritto i costi inerenti l’incarico per potere poi gestirli a proprio piacimento saranno contenti, ma a mio modo di vedere, fatto salvo l’obbligo del preventivo, nulla cambia.
Nulla quaestio sull’indicazione della polizza (obbligatoria per Legge già da diversi anni) o dei titoli e delle specializzazioni possedute, ma come fa un avvocato ad “indovinare” i costi della pratica o il grado di complessità della stessa ?
Se un cliente si reca a studio per la redazione di un decreto ingiuntivo o di una separazione consensuale, la questione può avere un costo esiguo, ove si tratti solo di redigere il decreto o di curare la separazione; ma cosa succede se il decreto viene opposto, o la separazione diviene giudiziale ? Il preventivo perde totalmente senso, perché l’avvocato non può prevedere quali saranno le reazioni della controparte, né può prevedere i costi necessari per il processo, che vengono determinati dagli uffici preposti, dai giudici (es. compenso al CTU), ecc.
Nella realtà dei fatti l’opera professionale dell’avvocato, la sua complessità, i suoi costi, sono legati a moltissimi fattori non ponderabili al momento della redazione del preventivo, quindi, ben venga il preventivo stesso per rassicurare i clienti più diffidenti, ma senza meno, nello stesso dovranno venire previste ed indicate clausole di salvezza per l’avvocato, collegate alla mutevolezza dell’incarico professionale originario.
In conclusione, pur non rientrando tra i nemici del preventivo scritto obbligatorio, ritengo che lo stesso abbia una funzione molto più limitata di quello che si vuol far credere poiché: ciò che sorregge, da sempre, il rapporto avvocato – cliente è la fiducia totale che il secondo deve avere nell’operato del primo.
Avv. Ezio Lucchetti